Accesso civico a dati e documenti e accesso generalizzato

 Pubblicazione ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs 33/2013, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 D.Lgs 97/2016.


Registro degli accessi

 

ANNO 

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ACCESSO DOCUMENTALE

I° semestre 2023

0

0

11

2022

0

0

13

2021 0
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 1 Servizio Anziani con estrazione copia
2017 0 0 1 Servizio Minori e famiglie eseguito con estrazione copia



Art. 5, c. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i.


Che cos'è:
L'accesso civico “semplice”
 è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 

L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

A differenza dell’accesso civico, l’accesso documentale, regolato dalla L. 241/1990, è il diritto riconosciuto ad ogni cittadino, legale rappresentante di società, associazioni e comitati portatori di interessi diffusi di visionare o ricevere copia di atti detenuti dalla pubblica amministrazione. Per poter esercitare il diritto di accesso è necessario che i soggetti richiedenti dimostrino di avere un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione a cui richiedono di accedere: pertanto l’istanza deve essere motivata.

Come esercitare il diritto:
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e, se trattasi di accesso civico semplice, va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’Accesso civico (d'ora in poi RPC e Accesso civico). L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere presentata all’ufficio segreteria  all'attenzione del Responsabile della prevenzione e corruzione (RPC). Entrambe le istanze possono essere redatte sul modulo appositamente predisposto e presentate:
* tramite posta elettronica all'indirizzo: segreteria@ascinsieme.it
* tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
* tramite posta ordinaria;
* direttamente presso l'Ufficio segreteria al 1° piano di via cimarosa 5/2 - Casalecchio di Reno


La procedura:

Accesso civico “semplice”: il RPC e Accesso civico, in qualità di Responsabile del procedimento provvede direttamente sull'istanza di accesso, facendo pubblicare entro 30 giorni, sul sito web di ASC InSieme - sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunicando all’istante l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui quanto ad oggetto della richiesta risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, il RPC e Accesso civico inoltrerà risposta al richiedente con l’indicazione del link al quale reperire la documentazione.

Accesso civico “generalizzato”: il protocollo, ricevuta l’istanza di accesso civico generalizzato, la trasmette al Responsabile competente che detiene i dati, l’informazione o i documenti. Quest’ultimo, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni: tale termine può essere sospeso. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, e salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.

 

Ritardo o mancata risposta:


Accesso civico “semplice”: nel caso in cui il RPC e Accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito web www.unionerenolavinosamoggia.bo.it, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico “generalizzato”: nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPC e Accesso civico, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

MODULI DI RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI



Richiesta accesso civico generalizzato
Richiesta accesso civico semplice
Richiesta accesso documenti amministrativi